ASSEGNO DIVORZILE IN SEDE PRESIDENZIALE
in ordine al contributo al mantenimento della moglie attualmente a carico del marito, esso andrà stabilito come assegno divorzile all’esito di compiuta istruttoria, alla luce del punto di diritto affermato dalla sentenza n. 18287/2018 delle SSUU della Corte di Cassazione; nella presente sede provvisoria non è possibile determinare il diritto e la misura dell’eventuale assegno divorzile, per cui resta in vigore il provvedimento separativo sul punto sino a sostituzione con provvedimento provvisorio o definitivo sull’assegno divorzile.
CASISTICA ASSEGNO DIVORZILE
La signora M., di anni 49, lavora part time come segretaria di uno studio dentistico, guadagna 1050 euro netti mensili, deve restituire l’importo di un mutuo mediante rata mensile di 300,00 euro, abita in casa di proprietà.
Il sig. N. lavora come odontoiatra, dichiara 1.800,00 euro netti mensili, ha una spesa fissa di canone locatizio per euro 650 mese, abita con la figlia.
La differenza di reddito disponibile mensile tra i coniugi è pertanto di circa 400,00 euro in favore del N., che potrebbe essere considerata rilevante ai fini che qui interessano .
Va peraltro considerato anche che il padre sostiene tutte le spese di vitto, alloggio e vestiario della figlia con lui convivente, e anche che la M. potrebbe aumentare il suo numero di ore lavorate: circostanze entrambe che riducono annullano le differenze di posizione economica complessiva delle due parti, e impediscono di riconoscere un assegno di divorzio alla M.
Quest’ultima, inoltre, nulla ha chiesto di provare in ordine al suo contributo –mediante impegno domestico e di cura della prole – alla formazione dei patrimoni familiare e personale del N.