Art. 1 – Oggetto del regolamento
Il regolamento della Camera Civile di Firenze disciplina il funzionamento interno dell’Associazione relativamente alla sua gestione ordinaria e straordinaria. Il presente regolamento è formato ai sensi dell’art. 6, lett. e) dello Statuto.
Art. 2 – Ammissione dei nuovi soci
Coloro che intendono iscriversi alla Camera Civile di Firenze, condividendone gli scopi, compilano l’apposito modulo di iscrizione predisposto dal Consiglio Direttivo, inviandolo per posta ordinaria, elettronica o consegnandolo a mano. La domanda di adesione deve in ogni caso indicare il nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, nonché la data di iscrizione del richiedente all’albo professionale, ed unitamente l’impegno di questi ad accettare gli scopi sociali ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali, la dichiarazione di non avere in corso procedimenti disciplinari pendenti (ovvero l’indicazione dei procedimenti pendenti), di non aver ricevuto alcuna sanzione disciplinare negli ultimi dieci anni (ovvero l’indicazione delle sanzioni riportate) e di non avere carichi pendenti (ovvero l’indicazione dei carichi pendenti) o condanne penali (ovvero l’indicazione delle condanne penali riportate).
Possono chiedere l’adesione gli avvocati che svolgono la loro attività professionale con continuità nel settore del diritto civile e che siano iscritti all’albo degli avvocati del Tribunale di Firenze. Possono altresì aderire quali soci, gli avvocati che, pur essendo iscritti nell’albo professionale d’altra città svolgono la loro attività con continuità nel settore del diritto civile prevalentemente nel circondario del Tribunale di Firenze. I praticanti avvocati potranno fare parte della Camera Civile soltanto in qualità di soci aggregati senza diritto di voto. La adeguata competenza nell’ambito civile e la correttezza professionale sono ulteriori requisiti per l’ammissione e la permanenza nell’Associazione. La domanda dovrà essere controfirmata da un socio fondatore o da un socio con anzianità di iscrizione all’associazione di almeno cinque anni. Il Segretario, riscontrata la presenza degli elementi formali della richiesta di adesione la trasmette al Consiglio Direttivo che delibererà a suo insindacabile giudizio sull’ammissione dell’aspirante socio con una maggioranza qualificata di almeno cinque membri su sette. La decisione circa l’accoglimento od il rigetto della richiesta di ammissione è comunicata con forme idonee al richiedente. In ogni caso non posso essere ammessi quali soci della Camera Civile di Firenze coloro che 1) facciano parte di associazioni o gruppi i cui scopi contrastano con quelli della Camera Civile; 2) abbiano pubblicamente rilasciato dichiarazioni ritenute lesive nei confronti della Camera Civile.
Art. 3 – Quote sociali
Il pagamento del contributo annuale deve avvenire esclusivamente con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo, sotto la supervisione del Tesoriere. Preliminarmente alla convocazione dell’Assemblea annuale di approvazione del bilancio sociale, il Tesoriere, con l’ausilio del Segretario, procede alla verifica della regolarità dei pagamenti dei soci; in caso di verifica negativa l’avviso di convocazione dell’Assemblea inviato a costoro conterrà anche l’invito a regolarizzare la propria posizione e l’espresso avvertimento che in mancanza non saranno ammessi a partecipare ai lavori dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 5, sesto comma, dello Statuto.
Art. 4 – Procedimento elettorale
Le votazioni per eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri si svolgono a scrutinio segreto e in unica seduta. Entro la scadenza del biennio di mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali ai sensi dell’art. 5, quarto comma, dello Statuto.
L’elettorato attivo spetta ai soci fondatori, onorari ed ordinari in regola con il pagamento della quota associativa. L’elettorato passivo è stabilito in una rosa di quattordici nominativi di soci aventi l’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio Direttivo e di dieci per il Collegio dei Probiviri, individuata dal Consiglio Direttivo uscente In sede elettorale l’assemblea è presieduta dal Presidente, assistito per lo scrutinio dal Vice Presidente e dal Segretario; durante le operazioni elettorali questi costituiscono l’ufficio elettorale, al quale è affidata la decisione immediata circa ogni controversia che possa insorgere. A ciascun socio sono consegnate due schede, rispettivamente per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. Risultano eletti quali componenti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti prevale il socio che abbia maggiore anzianità associativa, a parità di questa prevale il socio che abbia maggiore anzianità professionale.
I primi tre eletti al Collegio dei Probiviri ne diventano membri effettivi, il quarto ed il quinto svolgono il ruolo di membri supplenti. Delle operazioni di voto e di scrutinio è redatto apposito verbale a cura dell’ufficio elettorale. Gli eletti assumono le funzioni il 1° gennaio dell’anno successivo.
Art. 5 – Esclusione del socio
Ai fini dell’esclusione del socio ai sensi dell’art. 10, secondo comma, dello Statuto, il Consiglio Direttivo delibera sul contenuto dell’addebito da contestare all’interessato. Entro 10 giorni dalla comunicazione all’interessato questi può presentare al Consiglio Direttivo osservazioni scritte e chiedere di essere sentito. All’esito dell’istruttoria il Consiglio Direttivo provvede circa l’esclusione del socio.
Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione l’interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri, a mezzo richiesta raccomandata da inviare al Presidente del Collegio, presso la sede sociale, affinché sia deciso in via definitiva circa la sua esclusione. Il Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso, comunica la propria decisione al Consiglio Direttivo ed all’interessato. In caso di rigetto del ricorso il Segretario provvede alla cancellazione dall’elenco dei soci.